D.M. 04.07.1997
1. Le tariffe delle stampe in abbonamento postale per l'interno per le categorie di invii di cui alla lett. c ), del comma 20, dell'art. 2, della L. 23.12.96, n. 662, sono rideterminate nell'all. 1 al presente decreto e sono riferite ai costi sostenuti direttamente dai soggetti all'origine degli invii.
Alle tariffe di cui all'allegato 1 sono applicati sconti in relazione alle quantità di oggetti spediti nella misura prevista nel medesimo allegato.
Conseguentemente le tariffe di cui alla tabella B del D.M. del 28.3.1997 si riferiscono ai soli invii di cui alla lett. b ), del comma 20, dell'art. 2, della L. 23.12.1996, n. 662.
2. Le tariffe delle stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale per l'interno dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lett. c ), del comma 20, dell'art. 2, della L. 23.12.1996, n. 662, anche finalizzate alla raccolta di fondi, sono rideterminate nell'all. 2 del presente decreto nella misura dell'80% delle tariffe contenute nell'all. 1 e sono riferite ai costi sostenuti direttamente dai soggetti all'origine degli invii.
Alle tariffe di cui all'allegato 2 sono applicati sconti in relazione alle quantità di oggetti spediti nella misura prevista nel medesimo allegato.
Conseguentemente le tariffe per l'intero di cui alla tabella D .1 del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate e sostituite da quelle di cui all'allegato 2 del presente decreto.
3. Alle tariffe rideterminate per effetto dei punti che precedono e contenute negli all. 1 e 2 al presente decreto non sono applicabili le ulteriori riduzioni per gli invii di stampe periodiche debitamente ripartite di cui al punto 5 del decreto ministeriale del 28 marzo 1997.
4. Alle pubblicazioni periodich
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