D.M. Pubblica istruzione 21.07.1997, n. 245
1. Il presente regolamento definisce i criteri generali e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi universitari al fine di accrescere le opportunità per gli studenti di determinare in modo consapevole il proprio percorso formativo anche in vista dei futuri sbocchi professionali, nonché di svolgerlo in un ambiente idoneo all'apprendimento, con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti, alla qualità e alla personalizzazione dell'offerta didattica.
2. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa e delle attività di orientamento di cui al presente regolamento l'accesso ai corsi universitari è libero, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 4 e 5.
3. Il Dipartimento di cui al comma 4, lettera c), svolge funzioni di supporto in ordine alla programmazione degli accessi, all'informazione agli studenti, alle attività di orientamento, svolte dalle università, nonché alle preiscrizioni di cui all'articolo 3.
4. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per Dipartimento, il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, di cui al D.P.R. 6 settembre 1996, n. 522, art, 3, comma 1, lett. a) e comma 2;
d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 23;
e) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari di cui alla lettera g);
f) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali;
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