D.M. Pubblica istruzione 21.07.1997, n. 245
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro sentito l'Osservatorio, definisce e aggiorna, con proprio decreto:
a) i criteri di riferimento, utilizzabili dalle università, per l'attivazione di forme diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale, in relazione a tutte le tipologie dei corsi universitari;
b) le procedure e i parametri standard per la determinazione della disponibilità di posti per studenti da parte delle università ove si svolgono corsi universitari ad accesso limitato, nonché delle condizioni di offerta formativa ottimale nelle università.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Osservatorio, nell'ambito delle attività di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 23, redige e aggiorna un rapporto sullo stato delle università italiane in relazione alle dotazioni di strutture, attrezzature e personale universitario, nonché alle provvidenze e ai servizi offerti agli studenti.
3. Il Dipartimento e le università, anche sulla base di intese con il Ministero della pubblica istruzione e le sue strutture periferiche, nonché con le regioni e gli enti locali, realizzano una campagna informativa presso gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore e sui mezzi di comunicazioni di massa finalizzata alla diffusione della conoscenza:
a) dei decreti di cui al comma 1 e del rapporto di cui al comma 2;
b) delle modalità delle preiscrizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
c) delle attività di cui all'articolo 3, comma 3;
d) dei corsi ad accesso limitato, della determinazione e ripartizione dei posti tra le università e delle modalità di ammissione di cui agli articoli 4 e 5;
e) dei contenuti generali dei corsi universitari e dei prevedibili
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