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O.M. Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22.07.1997, n. 446

Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola.

Art. 2 - Destinatari del rapporto da lavoro a tempo parziale

2.1 Hanno titolo a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale le categorie di personale di ruolo appresso indicate:

a) docenti di scuola materna ed elementare;

b) docenti della scuola secondaria di primo grado;

c) docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria di II grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;

d) personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle altre istituzioni educative

e) personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie, con l'esclusione dei responsabili amministrativi, di cui all'art. 52, 1° comma del C.C.N.L.;

f) personale della scuola utilizzato in altri compiti ai sensi dell'art. 3 del C.CN.L del 4 agosto 1995, nonché il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato presso enti od istituzioni diversi da quelli di titolarità; per queste ultime categorie si fa rinvio alle norme relative alle sedi istituzionali ove viene effettuata la prestazione lavorativa. In ogni caso il dipendente che presta servizio in sedi diverse da quelle scolastiche, deve presentare al Provveditore agli studi la domanda di cui al successivo art. 3, corredata dal parere favorevole dell'amministrazione di servizio.

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