O.M. Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22.07.1997, n. 446
4.1 Ai sensi dell'art. l, comma 58, deva legge n. 662/96 l'attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica, non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica
4.2 Lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o comunque di altra attività non ammessa per il personale a tempo pieno comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 56, della legge n. 662/96, che il relativo rapporto a tempo parziale non può venir costituito con orario superiore al 50 per cento di quello previsto per l'analogo personale a tempo pieno.
4.3 Qualora tale rapporto di lavoro, per esigenze connesse alla scindibilità dell'orario della classe di concorso, debba essere costituito per una percentuale inferiore all'entità indicata al precedente comma, la retribuzione relativa deve essere corrisposta in misura proporzionale all'orario attribuito. Per le prestazioni delle attività di insegnamento e di quelle aggiuntive all'insegnamento si fa rinvio a quanto disciplinato dal successivo art.7.
4.4 Il limite orario di cui al comma 2 può essere superato da parte del personale che non intende svolgere alcuna attività lavorativa aggiuntiva.
4.5 Ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n.662/96, il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'Amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa.
4.6 Le prestazioni lavorative di cui al precedente comma 2 possono essere esplicate in quanto siano compatibili con gli obblighi di servizio, non comportino conflitto di interessi con le funzioni istituzionali svolte nell'ambito della scuola e non siano, altresì, espres
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