O.M. Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22.07.1997, n. 446
7.1 In considerazione di quanto disposto dall'art. 8 comma 3 del D.P.C.M. n. 117/89 e dall'art. 46, 3° comma del C.C.N.L. non è consentito l'impiego di personale a tempo parziale nelle classi delle scuole elementari o nelle sezioni di scuola materna ove l'insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente. Per quanto concerne i docenti dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere funzionalmente raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa. Al fine di consentire comunque, la maggiore estensione dei rapporti di lavoro a tempo parziale, i capi di istituto provvedono ad individuare, sentito il collegio dei docenti, le modalità più opportune da assegnazione su cattedre e posti compatibili con la riduzione di orario. In ogni caso, la prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere interamente svolta in attività di insegnamento nelle classi assegnate, con riferimento all'orario settimanale dello specifico insegnamento nelle classi medesime. Per la scuola elementare l'insegnamento comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale, prevista dall'art. 41 del richiamato C.C.N.L., e, per la scuola media, lo svolgimento delle attività contemplate dall'articolo 1 del decreto ministeriale 22 luglio 1983, relativo alla istituzione delle classi a tempo prolungato
7.2 In sede di prima applicazione e per motivi di continuità didattica, la costituzione dei posti a tempo parziale può essere realizzata con una articolazione delle prestazioni del servizio su tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale), ovvero su non meno di tre giorni alla settimana in relazione alla programm
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