O.M. Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22.07.1997, n. 446
9.1 Il rapporto di servizio a tempo parziale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, comporta, di norma una prestazione dí servizio non inferiore a 18 ore settimanali
9.2 Ai sensi dell'art. 52 del C.C.N.L. nel quadro delle peculiari necessità organizzative delle situazioni scolastiche ed al fine di assicurare la necessaria continuità giornaliera dei servizi amministrativi tecnici e ausiliari delle medesime, il rapporto di servizio a tempo parziale si attua, di norma secondo articolazioni su base settimanale con riduzione della prestazione in tutti i giorni lavorativi ovvero secondo articolazioni che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane.
9.3 L'articolazione delle prestazioni in determinati periodi dell'anno del suddetto personale è autorizzata dal Provveditore agli studi per comprovati e gravi motivi, e deve essere realizzata, in base a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 52 del C.C.N.L, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
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