Ordinanza MPI 22.07.1997, n. 447
Titolo II - Disposizioni di carattere comune
10.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 9, il personale A.T.A. delle scuole annesse ai convitti nazionali è a carico dello Stato (art. 4 legge 9/3/1967, n. 150) ad eccezione degli ausiliari delle scuole elementari annesse ai convitti, che restano a carico dei comuni.
10.2 I posti di tale personale devono pertanto essere indicati distintamente per ciascun tipo di scuola annessa ai predetti convitti.
10.3 Le stesse istruzioni valgono per le scuole secondarie degli educandati femminili dello Stato, previste dalla tabella n. 2 annessa alla legge 10 ottobre 1957, n. 1036, e per le scuole elementari degli stessi educandati.
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