Ordinanza MPI 22.07.1997, n. 447
Definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.
Titolo II - Disposizioni di carattere comune
6.1 La previsione relativa alle classi e corsi delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, richiesta dall'art. 548 del D.Lgs. 16.4.94, n. 297, deve essere fondata sui criteri di formazione delle classi dettati dall'annuale decreto interministeriale previsto dall'art. 442, del D.Lgs. n. 297/94 modificato ed integrato dall'art. 1, comma 19, della L. n. 549/95.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.