Ordinanza MPI 22.07.1997, n. 447
Titolo II - Disposizioni di carattere comune
8.1 Per quanto riguarda i corsi integrativi e sperimentali, di cui alle note in calce alla tab. n. 3 annessa al D.Lgs. n. 297/94, qualunque sia il numero (uno o più) dei corsi, delle classi e delle attività ivi indicate funzionanti presso le scuole, l'organico dei posti di assistente amministrativo e quello dei posti di collaboratore scolastico può essere aumentato di una unità secondo le disposizioni di cui al Titolo III della presente ordinanza, relativo ai singoli gradi e ordini di istruzione.
8.2 Non devono essere considerati i corsi occasionali, di regola, di durata inferiore a cinque mesi (es.: corsi di recupero, corsi di sostegno, etc.).
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