Ordinanza MPI 22.07.1997, n. 447
Titolo III - Disposizioni particolari - Criteri da seguire per la rilevazione dei dati distinti per ordine di scuola ed istituzioni educative
15.1 Per i corsi integrativi riservati ai diplomati degli istituti magistrali (art. 191, comma 6, del D.Lgs. n. 297/94) l'organico è incrementato di una sola unità (un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico qualunque sia il numero dei corsi) secondo quando disposto nelle note in calce alla tabella n. 3 allegata al decreto legislativo n. 297/1994. Saranno presi in considerazione solo i corsi regolarmente autorizzati dai competenti Provveditori agli studi.
15.2 Le classi nelle quali si attuano progetti sperimentali coordinati e promossi a livello nazionale, devono essere, comprese nel dato che si richiede, nell'apposito spazio della scheda di rilevazione, in corrispondenza della voce "classi normali". L'incremento della dotazione organica previsto nella nota in calce alla tabella 3 annessa al decreto legislativo n. 297/94 (un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico), può essere attribuito per tali classi sperimentali, soltanto se il relativo progetto comporti un orario di lezione per classe non inferiore a 34 ore settimanali o il prolungamento fino al quinto anno dei corsi di studio di durata inferiore (es.: indirizzo socio-psico-pedagogico).
15.3 Le classi che attuano progetti sperimentali di ordinamento e struttura elaborati autonomamente dalle singole scuole, vanno rilevate separatamente indicandole nell'apposito spazio della scheda, accanto alla dicitura che le riguarda, e, nella determinazione dell'organico, saranno aggiunte alle classi normali. In presenza di tali classi, secondo quanto
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.