Ordinanza MPI 22.07.1997, n. 447
Titolo III - Disposizioni particolari - Criteri da seguire per la rilevazione dei dati distinti per ordine di scuola ed istituzioni educative
16.1 Non si procederà alla rilevazione dei dati per quegli istituti tecnici che, secondo le norme vigenti, hanno personale A.T.A. a carico degli enti locali.
16.2 In base alla nota in calce alla tabella n. 3 annessa al D.Lgs. n. 297/94, nella determinazione degli organici del personale A.T.A., agli istituti tecnici per il turismo si applicano le tabelle previste per gli istituti tecnici commerciali e agli istituti professionali alberghieri si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato. Con comunicazione ministeriale diretta a ciascun Provveditore agli studi sarà data notizia del verificarsi o meno - ai fini della convalida delle dotazioni organiche dei predetti istituti come sopra determinate secondo quanto al comma precedente - della condizione che la somma complessiva delle dotazioni organiche provinciali del personale A.T.A. riferita all'anno scolastico successivo (incrementata delle unità di personale di ruolo in soprannumero previste) non sia superiore alle corrispondenti dotazioni organiche riferite all'anno scolastico in corso. Ove tale condizione non si verifichi, la predetta comunicazione ministeriale riporterà la percentuale di incremento verificatasi e, conseguentemente, le singole dotazioni organiche degli istituti in questione saranno automaticamente diminuite, per le qualifiche su cui agiscono le disposizioni in questione e cioè assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, di un analoga percentuale arrotondata per eccesso, all'unità di personale influente.
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