Ordinanza MPI 29.07.1997, n. 455
1. Ogni Centro predispone un servizio finalizzato a coniugare il diritto all'istruzione con il diritto all'orientamento ed al riorientamento e alla formazione professionale. In tale contesto si prefigurano pertanto, interrelati fra loro, obiettivi di alfabetizzazione culturale e funzionale, consolidamento e promozione culturale, rimotivazione e riorientamento, acquisizione e consolidamento di conoscenze e competenze specifiche, pre-professionalizzazione e/o riqualificazione professionale.
2. Il coordinatore di ciascun Centro opera per il radicamento nella realtà territoriale delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta. A tale scopo:
* promuove rapporti con i soggetti pubblici e privati per realizzare le funzioni e gli obiettivi del Centro, curando la formalizzazione e l'applicazione degli accordi, delle intese e delle convenzioni, anche al fine della dislocazione delle attività;
* promuove incontri con i Dingenti Scolastici del territorio per lo sviluppo dell'educazione permanente e per condividere modalità operative ed azioni positive mirate all'attivazione della domanda, alla ricerca dì soluzioni organizzative opportune e alla progettazione di attività di formazione in servizio e aggiornamento del personale;
* opera in collaborazione con gli organismi che si occupano di integrazione, di prevenzione del disagio e di promozione del successo formativo, quali consigli distrettuali, osservatori di area, comitati per l'educazione alla salute, centri territoriali per l'aggiornamento;
* formalizza le proposte di organico funzionale;
* coordina le risorse umane, strutturali e finanziarie impegnate nella realizzazione delle attività;
* mantiene i rapporti con il Provveditore agli Studi e con il Comitato Provinciale .
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