Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale 06.05.1997, n. 66
Decreto legislativo n. 645 del 25 novembre 1996: Recepimento della direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
Con decreto legislativo n. 645 del 25 novembre 1996- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1996 - serie generale n. 299 - stata recepita la direttiva 92/85/CEE del 19.10.92 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
La direttiva comunitaria rappresenta normativa minima nel senso che non può comportare in sede di attuazione per espressa previsione dell'art. 1, terzo comma, un abbassamento del livello di protezione delle lavoratrici rispetto alla situazione esistente in ogni membro alla data della sua adozione.
Pertanto il D.L.vo n. 645/1996 contiene esclusivamente l'integrazione della normativa italiana in materia alla luce delle nuove disposizioni comunitarie che per la maggior parte prevedono condizioni di minor favore. Per quanto non diversamente previsto dal decreto di recepimento restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 626/1994 e dalla L. n. 1204/1971 nonché da ogni altra disposizione in materia (art. 9 "Disposizioni finali").
Le norme vigenti in materia di tutela dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici nell'ambiente di lavoro (decreto-legge n. 629/1994 e legge n. 1204/1971) sono state integrate, sulla base delle indicazioni fornite dalle norme comunitarie.
L'art. 3 del decreto legislativo "Divieto di esposizione" ricomprende tra i lavoro faticosi, pericolosi ed insalubri di cui all'art. 3, primo comma, della legge n. 1204/1971 anche i lavori indicati nell'allegato II del decreto legislativo in esame.
L'art. 4 "Valutazione e informazione" prevede che il datore di lavoro, ferma restando la normativa vigente in materia, valuti i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici sul posto di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626, con riferimento ai rischi particolari riguardanti gruppi di lavoratori
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