Circolare MPI 15.05.1997, n. 301
Congedi art. 454, 1° comma, D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva.
È noto che la materia del congedo straordinario per attività tecnico-sportiva, è assoggettata a una disciplina che mentre è rimasta immutata nella sostanza è stata modificata per quanto concerne la cornice normativa nella quale essa risulta collocata. Infatti, l'art. 65, u.c. del D.P.R. 31.05.1974, n. 417, è confluito nel D.L.vo 16.04.1994, n. 297 e in particolare nell'art. 454, punto 1.
È da aggiungere che la denominazione di congedo straordinario permane nel suddetto testo anche se nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "scuola" risulta del tutto abrogato l'istituto del congedo straordinario.
Tutto ciò premesso si danno i seguenti chiarimenti:
1) vigenza dell'istituto del congedo straordinario per attività tecnico sportive anche a seguito della soppressione della generale figura del congedo straordinario: al riguardo si chiarisce che nell'art. 82 del CCNL recante la rubrica disapplicazioni nel comma 1 cpv 17, indica espressamente gli articoli del D.L.vo n. 297/94 che sono stati oggetto di disapplicazione e mentre indica l'art. 563 (congedo straordinario e aspettative) non indica l'art. 454;
2) lo stesso art. 454, c. 1, nel punto in cui parla di cumulabilità del congedo straordinario per attività tecnico-sportive con i congedi straordinari va letto ritenendo la cumulabilità riferita ai permessi retribuiti di cui all'art. 21 del CCNL ed in particolare a quelli previsti nell'art. 21, p. 2;
3) per quanto concerne la definizione delle procedure ai fini della concessione del congedo medesimo si può tuttora fare riferimento alla nota dell'Ispettorato prot. 1326/B del 27.02.1988:
a. "gli insegnanti di educazione fisica, interessati alla concessione del congedo, non appena informati (presumibilmente dalla Federazione sportiva interessata) che verrà proposta la loro designazione per la richiesta di congedo da parte del CONI sono pregati di darne immediata conoscenza al Capo di Istituto, indicando il periodo del
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