Decreto Ministero delle poste e delle comunicazioni 08.05.1997, n. 197
Capo I - Caratteristiche del servizio
1. L'abbonato che intende traslocare la propria utenza telefonica ne dà comunicazione al gestore almeno 30 giorni solari prima della data da cui intende far decorrere l'effettuazione del trasloco.
2. Per il trasloco dell'utenza l'abbonato è tenuto a corrispondere l'apposito contributo ed, altresì, eventuali diversi prezzi e tariffe determinati in conseguenza dello stesso, che dovranno essergli preventivamente comunicati.
3. Se l'abbonato dichiara di non avere interesse a mantenere attivo, nel frattempo, l'impianto da traslocare, il gestore sospenderà, a decorrere dalla data indicata dall'abbonato, il servizio fino a quando il trasloco non sarà effettuato.
4. Non si dà luogo a trasloco fino a quando permane una eventuale posizione di morosità dell'abbonato.
5. Se il gestore effettua in ritardo il trasloco richiesto, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi previsti all'articolo 39.
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