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Decreto Ministero delle poste e delle comunicazioni 08.05.1997, n. 197

Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico. (G.U. 04.07.1997, n. 154)

Capo I - Caratteristiche del servizio

Art. 5 - Il numero telefonico - Cambio numero

1. Il gestore può modificare, per comprovate ragioni tecniche, il numero assegnato all'abbonato, dando allo stesso almeno novanta giorni solari di preavviso avvertendolo o con apposita lettera o tramite bolletta.

2. In questo caso il gestore si impegna a fornire, salvo casi di dimostrata impossibilità tecnica, un servizio di informazione gratuito sia per il chiamante sia per l'abbonato, circa la modifica del numero per un periodo di quarantacinque giorni solari, a decorrere dalla data di modifica del numero. Sono fatte salve le ragioni di riservatezza nei casi di cui all'art. 6.

3. Se il gestore effettua il cambio numero senza ottemperare a quanto sopra previsto, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi previsti all'articolo 39.

4. A richiesta dell'abbonato è prolungato, a pagamento, il servizio d'informazione di cambio numero per il periodo massimo del successivo quadrimestre.

5. L'abbonato può richiedere al gestore che il messaggio di cambio numero sia fornito anche in una lingua diversa dall'italiano. Questo servizio viene reso compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed è a pagamento tranne nei casi previsti per legge.

6. L'abbonato può richiedere al gestore di cambiare il proprio numero. Sarà data priorità alle richieste originate da molestie per le quali sia stata sporta denuncia all'autorità giudiziaria.

7. Tale servizio è fornito compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed è a pagamento secondo le condizioni economiche vigenti. Della data di cambiamento del numero sarà fornita tempestiva comunicazion

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