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Decreto Ministero delle poste e delle comunicazioni 08.05.1997, n. 197

Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico. (G.U. 04.07.1997, n. 154)

Capo II - Obblighi del gestore

Art. 12 - Attivazione del servizio

1. Il gestore si impegna ad attivare il servizio entro dieci giorni solari dalla data della domanda, concordandone con il richiedente tempi e modalità.

2. Qualora, in considerazione di motivata indisponibilità delle risorse tecniche, non sia possibile rispettare il predetto termine, il gestore indicherà comunque la data a partire dalla quale sarà attivabile il servizio, concordando con l'abbonato tempi e modalità di attivazione. In ogni caso il contributo impianto non può essere richiesto prima di trenta giorni solari precedenti la data stabilita per l'attivazione stessa.

3. Compatibilmente con la disponibilità delle risorse tecniche, il gestore dovrà procedere all'attivazione degli impianti in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, che potrà essere, su richiesta, comunicato all'abbonato dando priorità ai casi certificati di portatori di handicap, nonché alle categorie che svolgono attività di affari, professionali o di interesse pubblico.

4. Qualora per cause imputabili al gestore il servizio venga attivato in ritardo rispetto ai tempi previsti, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi di cui all'articolo 39.

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