Decreto Ministero delle poste e delle comunicazioni 08.05.1997, n. 197
Capo III - OBblighi dell'abbonato
l. L'abbonato è tenuto a fornire le informazioni anagrafiche e quelle relative all'attività svolta in relazione all'utilizzo del servizio telefonico. Tale informazione deve essere fornita al fine di consentire la corretta attribuzione della categoria tariffaria. Le suddette informazioni debbono essere rese al gestore, che le mantiene riservate, complete e rispondenti al vero.
2. A questo proposito l'abbonato si impegna a comunicare al più presto, in forma scritta, qualunque cambiamento, relativo a tali informazioni, che implichi una diversa attribuzione delle categorie tariffarie e che si verifichi nel corso del rapporto contrattuale con il gestore.
3. Qualora l'abbonato non avverta il gestore dell'avvenuto cambiamento, quest'ultimo potrà addebitare all'abbonato, previo accertamento e con effetto retroattivo, le eventuali differenze concernenti il canone di abbonamento.
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