Decreto Ministero delle poste e delle comunicazioni 08.05.1997, n. 197
Capo III - OBblighi dell'abbonato
1. L'abbonato non può servirsi del proprio impianto per effettuare comunicazioni che arrechino molestia o che violino le leggi vigenti.
2. L'abbonato non può utilizzare il servizio in modo da creare turbativa ad altri abbonati.
3. L'abbonato si impegna a non consentire ad altri di utilizzare il suo telefono per telefonate moleste.
4. Il gestore ha la facoltà di sospendere immediatamente il servizio senza preavviso qualora l'abbonato ne faccia l'uso improprio indicato nei casi precedenti dandone, se del caso, idonea comunicazione alle autorità competenti.
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