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Decreto Ministero delle poste e delle comunicazioni 08.05.1997, n. 197

Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico. (G.U. 04.07.1997, n. 154)

Capo IV - Pagamento del servizio

Art. 33 - Dove si paga la bolletta

1. I pagamenti dovuti dall'abbonato al gestore vanno effettuati presso:

- uffici postali; istituti bancari; enti esattori indicati dal gestore; il gestore, con le modalità di cui al comma 2.

2. In ogni città sede territoriale competente del gestore è garantita la possibilità di effettuare il pagamento delle bollette in esenzione di spesa, tramite dispositivi automatici.

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