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Decreto Ministero delle poste e delle comunicazioni 08.05.1997, n. 197

Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico. (G.U. 04.07.1997, n. 154)

Capo IV - Pagamento del servizio

Art. 35 - Sospensione del servizio per ritardato pagamento

1. Fermi gli altri casi di sospensione del servizio e quanto disposto in materia di indennità per ritardato pagamento, il gestore può sospendere l'abbonamento dal servizio telefonico in uscita se non paga la bolletta entro quarantacinque giorni solari dalla data di scadenza o comunque trascorsi inutilmente quindici giorni da un apposito sollecito scritto successivo alla data di scadenza. La sospensione del servizio, per quanto tecnicamente possibile, è limitata ai soli servizi regolamentati oggetto della controversia.

2. Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti regolari delle sei ultime bollette, cioè entro le rispettive date di scadenza, non paghi entro la data indicata in bolletta, il gestore potrà sospenderlo dal servizio telefonico in uscita, persistendo per quarantacinque giorni lo stato di morosità, e trascorsi inutilmente quindici giorni dopo un avviso scritto da inviarsi alla scadenza del predetto termine di quarantacinque giorni. Nel caso in cui l'abbonato nelle sei precedenti fatturazioni abbia già, almeno una volta, pagato la bolletta con più di trenta giorni di ritardo e per una successiva bolletta ritardi il pagamento, una seconda volta, oltre il 30° giorno dalla scadenza, il gestore ha facoltà di sospendergli immediatamente, comunque previa comunicazione scritta, il servizio telefonico in uscita. All'abbonato in questione, che risulti nuovamente moroso per successive fatturazioni, il gestore potrà procedere alla sospensione del servizio non appena trascorso il giorno della scadenza indicata in bolletta, comunque previa comunicazione scritta. Si applica nuovamente la disciplina prevista al comma I del presente articolo all'abbonato che, trovatosi in

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