Decreto Ministero delle poste e delle comunicazioni 08.05.1997, n. 197
Capo V - Garanzie offerte all'abbonato dal gestore
1. Qualora l'abbonato venga sospeso dal servizio per errore, ha diritto ad un indennizzo pari all'importo del canone mensile di abbonamento per ogni due giorni lavorativi di sospensione indebita. Tale indennizzo non viene corrisposto se l'abbonato non provvede a segnalare al gestore l'errore nella sospensione subita entro venti giorni solari dalla sospensione medesima, qualora abbia avuto comunicazione dal gestore mediante lettera raccomandata.
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