IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Ministero delle poste e delle comunicazioni 08.05.1997, n. 197

Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico. (G.U. 04.07.1997, n. 154)

Capo V - Garanzie offerte all'abbonato dal gestore

Art. 41 - Omissioni/errori nell'elenco telefonico

1. In caso di errore nell'inserimento del numero telefonico o del nominativo dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore, salvo casi di dimostrata impossibilità tecnica, offrirà per due mesi e gratuitamente un servizio vocale di segnalazione del numero corretto e corrisponderà un indennizzo pari a due mensilità dell'importo del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione. Nel caso di errore nell'indirizzo il gestore fornirà gratuitamente l'indicazione corretta attraverso il servizio di informazione abbonati.

2. In caso di omissione nell'inserimento dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore corrisponderà un indennizzo pari a quattro mensilità del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione e si impegna a fornire, gratuitamente per novanta giorni, l'indicativo del numero telefonico omesso attraverso il servizio Informazioni Abbonati "12". Ove ne ricorrano le condizioni, resta salvo il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

3. Il gestore non è comunque responsabile né di eventuali errori nell'inserimento dei dati in elenco ad esso non imputabili né della veridicità di titoli o qualifiche dichiarati dall'abbonato.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.