Decreto Ministero delle poste e delle comunicazioni 08.05.1997, n. 197
Capo V - Garanzie offerte all'abbonato dal gestore
1. Nel caso si verifichino livelli anomali di traffico, rispetto alle abitudini dell'abbonato, il gestore ha diritto di inviare una bolletta anticipata e/o di sospendere precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici interurbane, internazionali ed eventuali altri servizi a valore aggiunto.
2. Nel caso di nuovi abbonati, qualora si rilevino volumi di traffico non corrispondenti alle previsioni, il gestore ha diritto di inviare una bolletta anticipata e comunque di sospendere precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici interurbane, internazionali ed eventuali altri servizi a valore aggiunto.
3. Il gestore si mette in comunicazione con l'abbonato per verificare l'effettuazione o comunque la consapevolezza circa le telefonate che hanno originato il livello anomalo di traffico.
4. Nei casi diversi dal comma precedente, tutti i servizi verranno ripristinati non appena l'abbonato avrà dichiarato, nelle forme richieste dal gestore ed illustrate nell'avantielenco, la sua disponibilità a riconoscere e pagare tutto il traffico originato ed avrà prestato le ulteriori garanzie eventualmente richieste dal gestore.
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