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D.M. Tesoro 08.05.1997, n. 187

Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. (G.U. 30.06.1997, n. 150)

Art. 11 - Rinvii

1. Ai fini del procedimento per l'attribuzione della pensione di inabilità trovano applicazione le disposizioni adottate da ciascuna amministrazione o ente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento alle fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di infermità e di liquidazione delle pensioni ordinarie.

2. Per quanto non previsto nel presente decreto trovano applicazione le disposizioni contente nella legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alle pensioni di inabilità, nonché nell'art. 13 della citata legge, al fine di garantire in particolare l'aggiornamento tecnico-scientifico e quello obbligatorio professionale del personale medico appartenente ad amministrazioni ed enti cui sono demandati gli accertamenti sanitari.

3. In materia di accertamenti sanitari trovano applicazione, per quanto non previsto nel presente decreto, le corrispondenti disposizioni previste nei distinti ordinamenti previdenziali per le infermità dipendenti da causa di sevizio.

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