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D.M. Tesoro 08.05.1997, n. 187

Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. (G.U. 30.06.1997, n. 150)

Art. 4 - Istruttoria

1. L'amministrazione o ente, ricevuta la domanda di pensione di inabilità conforme a quanto indicato all'art. 3, comma 3, dispone per l'accertamento sanitario dello stato di inabilità presso gli organi sanitari cui è demandato tale accertamento in caso di infermità dipendenti da causa di servizio secondo le disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali.

2. L'amministrazione o ente respinge la domanda di pensione di inabilità senza disporre l'accertamento sanitario in assenza del requisito indicato all'art. 2, comma 1, lettera a ) ed, inoltre, del requisito di cui alla successiva lettera b ) limitatamente ai casi di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro alla data di presentazione della domanda.

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