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D.M. Tesoro 08.05.1997, n. 187

Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. (G.U. 30.06.1997, n. 150)

Art. 5 - Commissioni mediche

1. La commissione medica competente secondo quanto indicato all'art. 4, comma 1, ricevuta la domanda dall'amministrazione o ente, provvede entro sessanta giorni a dare comunicazione all'interessato della data in cui è convocato per gli accertamenti sanitari.

2. Il presidente della commissione, per ciascuna pratica medico-legale, designa un membro relatore, il cui nominativo è comunicato all'interessato all'inizio degli accertamenti sanitari. In caso di giustificato motivo, il presidente può sostituire il membro relatore, facendone annotazione nel verbale di visita e dandone comunicazione all'interessato.

3. La commissione esegue gli accertamenti sanitari mediante visita diretta nella propria sede. Nei casi di comprovate gravi condizioni di salute dell'interessato, che non gli permettano di recarsi nella sede della commissione, il presidente può disporre l'esecuzione della visita domiciliare a cura del membro relatore e, se ritenuto necessario, di altro membro della commissione.

4. La commissione può esaminare i documenti sanitaria eventualmente esibiti dall'in-teressato quali elementi di orientamento per gli accertamenti diagnostici. Inoltre, la commissione può pronunciare il suo giudizio utilizzando anche documentazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche, in originale o in copia conforme, e può altresì disporre il ricovero e richiedere accertamenti sanitari anche presso tali strutture.

5. L'interessato ha la facoltà di farsi assistere, nel corso degli accertamenti, da un medico di fiducia, riservandosi di indicarne il nominativo alla commissione fino alla data di convocazione a visita medica. Il medico di fiducia può formulare osservazioni e chiederne la trascrizione nel processo verbale di cui al succes

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