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D.M. Tesoro 08.05.1997, n. 187

Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. (G.U. 30.06.1997, n. 150)

Art. 7 - Risoluzione del rapporto di lavoro e armonizzazione degli accertamenti sanitari

1. L'amministrazione o l'ente, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 6 attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro è già intervenuta.

2. Qualora l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 6 attesti uno stato di inabilità permanente al servizio non si procede a ulteriori accertamenti sanitari ai fini dei successivi adempimenti a carico dell'amministrazione o ente, salvo che per l'applicazione di disposizioni speciali o per particolari esigenze.

3. Nei casi in cui la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità dipendenti e non dipendenti da causa di servizio venga espletata in assenza della domanda di cui all'art. 3, i relativi accertamenti sanitari continuano a essere svolti dai competenti organi sanitari previsti, rispettivamente, dalle disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali e dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro.

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