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D.M. Tesoro 08.05.1997, n. 187

Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. (G.U. 30.06.1997, n. 150)

Art. 9 - Misura

1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, il trattamento di pensione di inabilità è calcolato, secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo, considerando l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro incrementata del periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del limite di età, o di servizio in assenza del limite di età, previsto per il collocamento a riposo secondo l'ordinamento di appartenenza. In ogni caso, non si considera a tali fini l'anzianità superiore a 40 anni.

2. Il periodo temporale da incrementare si computa nelle anzianità contributive indicate all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, osservando, per quanto attiene alla determinazione dell'aliquota di rendimento, l'art. 17, comma 1, della L. 23.12.1994, n. 724, come integrato dall'art. 2, comma 19, della L. 8.8.1995, n. 335, secondo le disposizioni in vigore negli ordinamenti previdenziali di appartenenza.

3. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando l'applicazione dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato e computata si sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni.

4. L'importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l'80% della base pensionabile né l'ammontare del trattame

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