Legge 15.05.1997, n. 127
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo deposita" fino alla fine del comma.
Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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