Legge 15.05.1997, n. 127
1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 123, è sostituto dal seguente:
"Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematica.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, è sostituto dal seguente:
"Art. 195. 1. I certificati e gli estratti di stato
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.