Legge 15.05.1997, n. 127
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documenti di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documenti di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documenti di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subìto variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale. 11
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituto dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo dalla prescritta documentazione, una dichiarazione sostituti 12 va sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esib
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.