Legge 15.05.1997, n. 127
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge". 19
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;". 20
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
"2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio".
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