Legge 15.05.1997, n. 127
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono sostituite dalle seguenti: "recanti principi e criteri direttivi per"; la parola: "emanati" è sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: "dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, leggera g), dopo le parole: "ad ordinamento autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende, anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:
"t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'artico
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