Legge 15.05.1997, n. 127
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole: «previo parere delle province e dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con le province e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentati degli altri enti del comparto»; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «L'intesa dei comuni e delle province è epressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia».
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente: «Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani».
3. Il comma 2, dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:
«2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall
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