Legge 15.05.1997, n. 127
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo, procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lett
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