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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo IV - Istituti d'istruzione secondaria superiore

Art. 23 - Esami di qualifica professionale nei corsi di nuovo ordinamento

Requisiti di ammissione per i candidati privatisti

1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati privatisti purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato, con carattere di continuità, attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato, un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L'ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici è regolata dal successivo comma 6.

2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati privatisti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito dell'espletamento dell'attività lavorativa o della frequenza di un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione.

3. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il 23° anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo o all'attività la

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