Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330
Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne
1. I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi previsti dalla legge hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.
2. La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, decide in merito alle istanze e ne dà comunicazione agli interessati e al Provveditore agli Studi.
3. Nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvede alle operazioni relative, trasmettendo a conclusione delle prove gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continuano, nel frattempo, lo svolgimento dei colloqui.
4. Nel caso di commissione cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto o da sezione staccata dello stesso istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.
5. Ai sensi dell'art. 84 del regio decreto 4.5.1925, n. 653, il presidente della commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati per motivi gravissimi, le prove integrative e il colloquio si svolgano in giorni diversi da quelli nei quali i candidati sono stati convocati.
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