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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

Art. 54 - Verbalizzazione delle operazioni

1. Al termine delle prove integrative dei colloqui di ciascun candidato la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente l'andamento delle operazioni della commissione e chiarire le ragioni per le quali si è giunti a determinate conclusioni in modo che il lavoro della commissione possa esserne desunto nella sua interezza e le deliberazioni adottate risultino pienamente motivate.

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