Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330
Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne
1. Al termine delle prove integrative dei colloqui di ciascun candidato la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente l'andamento delle operazioni della commissione e chiarire le ragioni per le quali si è giunti a determinate conclusioni in modo che il lavoro della commissione possa esserne desunto nella sua interezza e le deliberazioni adottate risultino pienamente motivate.
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