Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330
Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne
1. La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati nominati a pieno titolo prendono parte con voto deliberativo a tutte le operazioni di esame per i candidati della commissione per i quali si è resa necessaria la loro nomina; quelli nominati a norma del precedente art. 44 per la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano, con voto meramente consultivo, alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.
2. Nel caso di commissioni con più indirizzi, a tutte le operazioni di esame, alla formulazione del giudizio di maturità e alla assegnazione del voto debbono partecipare tutti i componenti di nomina del Ministero o del Provveditore, i membri aggregati che hanno titolo a condurre il colloquio, i membri interni limitatamente ai candidati da essi rappresentati e i rappresentanti di classe nominati aggregati a pieno titolo.
3. Sulla base dei risultati delle prove del giudizio di ammissione agli esami, del curriculum degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato e provvede a ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.
4. Il giudizio, sia positivo che negativo, deve essere attentamente e adeguatamente motivato. Alla sua formulazione concorrono:
a) il curriculum degli studi di scuola
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