Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330
Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne
1. L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede principale della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono (sedi aggiunte e aggregate).
2. Giudizi e valutazioni - compreso, per i candidati dichiarati maturi, l'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari, l'indicazione delle materie oggetto delle prove scritte, della materia oggetto del colloquio scelta dal candidato e di quella scelta dalla Commissione, nonché di quella eventualmente «aggiunta» - devono essere riportati, a cura della Commissione, sulle schede di ciascun candidato e sui registri di esame prima della chiusura in plichi sigillati degli atti della commissione giudicatrice.
3. Nel caso in cui la commissione comprenda sedi aggiunte o aggregate, anche di provincia diversa, copia del registro è inviata per estratto, a cura della commissione, agli istituti di provenienza dei candidati e ai competenti Provveditori agli Studi.
4. Per gli esami di maturità concernenti gli alunni delle classi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, si richiamano le disposizioni impartite con il decreto ministeriale che disciplina la materia.
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