Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330
Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne
1. Ferma restando la competenza della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma, prima del termine di chiusura della sessione d'esame, il presidente medesimo delegherà il capo d'istituto al rilascio dei diplomi stessi.
2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai capi degli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio.
Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma di maturità.
3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del «certificato provvisorio» sono state abrogate dall'O.M. 25/1/1994, n. 18.
4. Le firme sui certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono essere legalizzati dal Provveditore agli Studi ai sensi dell'art. 16 della legge 4.1.1968 n. 15.
5. Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754 e della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma di maturità professionale per odontecnico o per ottico ha valore soltanto per l'ammissione alle carriere di concetto, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella H, nonché a tutti i corsi di laurea universitari.
Esso, invece, non può ritenersi valido per l'esercizio dell'arte sanitaria di odontotecnico o di ottico, re
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