Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330
Titolo VIII
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di maturità devono essere consegnati, con apposito verbale, al preside, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso capo di istituto; in tal caso il preside, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto le precedenti disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate.
2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connessi a ricorsi.
3. Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia di tali atti, né trascriverli ma possono solo prenderne visione (cfr. decisione n. 5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell'adunanza plenaria del 25.11.1996).
4. Il diritto di accesso si esercita su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, m
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