Ordinanza P.C.M. - D.F.P. 30.05.1997, n. 1
1) I Capi di Istituto - o i loro delegati, o, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente designati dal Provveditore agli Studi, o da chi li sostituisce, in base alle disposizioni vigenti in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - provvedono, alle date previste, alla convocazione dei Consigli di classe invitando formalmente i docenti a prendervi parte, anche per gli effetti di cui agli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
2) Qualora le operazioni di scrutini finali e quelle riguardanti gli esami finali non possano essere iniziate, effettuate o completate alle date previste dal citato calendario scolastico, a causa dell'astensione dei docenti dalle relative attività, ovvero per comportamenti non rientranti nella consueta esplicazione delle attività medesime, i Provveditori agli Studi - o chi li sostituisce, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - ed i Capi di Istituto - o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo - provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla sostituzione dei docenti che, comunque, non partecipano alle operazioni predette, ovvero che, non prestando la consueta attività, ne impediscono l'inizio e la conclusione alle date previste dal richiamato calendario scolastico e dalle citate note-circolari. In tale ultima ipotesi alla sostituzione dei docenti inadempienti si provvede in tempo utile a garantire comunque la conclusione di tutti gli scrutini finali alle date fissate ed il regolare inizio e conclusione degli esami finali, in tutte le Scuole ed Istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.
3) I Capi di Istituto - o chi li sostituisce
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