Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18.03.1997, n. 41
Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione. (G.U. 01.04.1997, n. 75)
L'articolo 25 del decreto legislativo n. 494/96 dispone l'entrata in vigore delle relative prescrizioni dopo sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto stesso, per tener conto dei tempi necessari alla preparazione delle nuove figure professionali introdotte dal provvedimento.
Considerata l'imminente entrata in vigore del decreto in questione (24 marzo 1997) e i quesiti sinora formulati al riguardo, si danno di seguito le direttive utili a una sua uniforme applicazione.
1. Applicazione iniziale
In virtù del principio generale della irretroattività e tassatività della legge penale, le disposizioni del decreto legislativo n. 494/96 si applicano ai cantieri per i quali l'incarico di progettazione sia stato affidato formalmente a partire dal 24 marzo 1997, data di entrata in vigore del decreto stesso.
Nell'ipotesi di affidamento della progettazione mediante procedura concorsuale, si deve fare riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando.
2. Campo di applicazione
Il campo di applicazione è definito dagli articoli 1 e 2, comma 1 lettera a) integrati dagli elenchi negli allegati I e II.
In particolare l'articolo 2 comma 1 lettera a) stabilisce che la nuova normativa trova applicazione nei cantieri temporanei o mobili, intesi come "luoghi in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato nell'allegato I".
Tale elenco è da intendersi come tassativo e non meramente esemplificativo, tenuto conto del fatto che trattasi di norme la cui violazione è penalmente sanzionata e pertanto non suscettibili di applicazione analogica o estensiva.
Va altresì sottolineato che gli elenchi delle lavorazioni e dei lavori comportanti rischi particolari contenuti rispettivamente negli allegati I e II non sono l'unico elemento da considerare ai fini della individuazione del campo di applicazione, il quale discende invece da una lettura integrata fra i sudd
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