Circolare MPI 12.03.1997, n. 163
Decadenza del D.L. n. 670 del 31 dicembre 1996 - Differimento di termini riguardanti l'organizzazione scolastica - Istruzioni.
Il Consiglio dei Ministri, in data 28/2/1997, ha approvato, in sostituzione del D.L. n. 670 del 31/12/1996, un disegno di legge che ricomprende le disposizioni concernenti il differimento dei termini riguardanti l'organizzazione scolastica, già presenti nel Decreto Legge in questione. Appare, pertanto, opportuno fornire istruzioni per disciplinare situazioni contingenti che si sono venute a determinare a seguito della prevista proroga del triennio di validità delle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo determinato del personale A.T.A..
A tal fine, in attesa che il disegno di legge concluda il suo iter che si preannuncia rapido, si forniscono istruzioni operative per il prossimo anno scolastico 1997/98, nonché chiarimenti circa alcune problematiche insorte in sede di applicazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. 21/2/1994 n. 59, 21/11/1994 n. 325 e 10/10/1996 n. 643 da considerare tuttora vigenti.
A) Graduatorie provinciali prive di aspiranti o in via di esaurimento.
Per le province per le quali nelle graduatorie non vi siano aspiranti o che si esauriscano nel corso dell'anno si dovrà procedere, esperita la procedura prevista dall'art. 24 commi 3, 4, 5, e 6 dell'O.M. n. 59 del 21/2/1994, alla compilazione di nuove graduatorie. Le graduatorie aggiuntive in questione, saranno compilate facendo riferimento ai profili professionali e ai requisiti culturali previsti dagli articoli 2 e 3 della suddetta O.M..
Per gli aspiranti risultati idonei nei concorsi effettuati nel triennio 1994/1997, sono considerati validi per l'inclusione nella graduatoria corrispondente al profilo per cui hanno conseguito l'idoneità, i titoli per i quali avevano ottenuto l'ammissione al concorso.
Nelle graduatorie a parità di punti saranno applicate le precedenze previste dall'art.5 comma 1 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 così come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.
B) Provincie di nuova istituzione.
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