Circolare MPI 18.03.1997, n. 187
Applicazione art. 4 - comma 257 - legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica - Autodichiarazione assunti per chiamata diretta.
L'articolo 1 - comma 257 - della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che entro il 31 marzo di ciascun anno gli invalidi civili, ciechi e sordomuti, assunti direttamente ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono obbligati a presentare alla Prefettura e al proprio datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione. Tale dichiarazione deve essere resa nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
A tal fine può essere utilizzato l'accluso modello fornito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
Per quanto concerne il personale dell'Amministrazione Centrale e Periferica (comparto Ministeri), si pregano le SS.VV. di far compilare al personale interessato in servizio presso codesti Uffici le suddette dichiarazioni in duplice copia una delle quali potrà essere inviata, a cura degli interessati medesimi, alla Prefettura del capoluogo della provincia ove è ubicata la sede di lavoro e l'altra trasmessa tempestivamente da codesto ufficio, previo accertamento della regolarità formale, alla scrivente Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi - Divisione III per i successivi adempimenti di competenza.
Nel caso in cui la copia della dichiarazione per la Prefettura fosse presentata dagli interessati all'Ufficio di appartenenza, questo ne rilascerà ricevuta e provvederà direttamente a trasmetterla alla competente Prefettura dando assicurazione a questo Ministero dell'avvenuto inoltro.
Si pregano, inoltre, le SS.VV. di richiamare l'attenzione degli interessati sulla circostanza che la mancata presentazione della citata dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei requisiti da parte dei competenti organi (così come indicati dalla legge stessa) nonché la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a decorrere dalla data di accertamento dell'insussistenza dei requisiti medesim
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