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Decreto MPI 15.03.1997, n. 176

Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica.

Art. 10 - Nuove istituzioni

10.1 Non si procede all'istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado, né di sezioni staccate o scuole coordinate, a meno che non lo rendano necessario esigenze di decentramento o ridimensionamento di istituzioni particolarmente pletoriche e fermo restando il numero complessivo di istituzioni, plessi, scuole coordinate e sezioni staccate complessivamente previste, per ciascuna provincia, nelle tabelle allegate al presente decreto.

10.2 L'istituzione di altre sezioni o corsi di studio, ivi compresi i corsi serali per lavoratori-studenti, in istituti di istruzione secondaria superiore può essere attuata entro il limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dal relativo decreto interministeriale, tenendo presente l'esigenza, in attesa dell'assunzione di nuovi indirizzi in materia, di limitare gli interventi alle situazioni assolutamente indilazionabili in relazione a comprovate esigenze di formazione emerse nel territorio di riferimento: in ogni caso l'istituzione potrà essere autorizzata per corsi previsti dai nuovi ordinamenti dei settori di riferimento dell'istituzione interessate e con l'avvertenza di possibili cambiamenti in ordine al piano di studi. Relativamente alle sezioni e agli indirizzi di studio particolarmente specializzati, a diffusione interprovinciale o interregionale, o comunque non presenti nella provincia, eventuali nuove istituzioni potranno essere autorizzate previe intese con gli uffici centrali competenti per grado e ordine di scuola.

10.3 L'istituzione di nuovi corsi di studio, di sezioni di qualifica o di specializzazioni di cui al precedente comma deve avvenire, di norma, previa soppressione, nell'ambito dello stesso istituto o in altri istituti della provincia, di un pari numero di corsi di altro indirizzo, atta a

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