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Decreto MPI 15.03.1997, n. 176

Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica.

Art. 11 - Approvazione ed esecuzione del piano

11.1 I Provveditori agli Studi, con propri decreti aventi carattere definitivo, da emanarsi in tempi compatibilmente utili per la definizione degli organici di diritto e l'effettuazione del movimento del personale, adottano i rispettivi piani provinciali di riorganizzazione della rete scolastica. Di conseguenza sono disapplicata, limitatamente all'anno scolastico 1997-98, le norme di cui al capo II, titolo II del T.U. approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione di quelle contenute all'art. 63.

11.2 Gli stessi Provveditori agli studi, pervengono alla definizione del piano nel rispetto degli obiettivi fissati con le tabelle annesse al presente decreto, e, ove possibile, previo accordi di programma, con le competenti Amministrazioni provinciali, sentiti gli enti locali interessati e tenuto conto delle proposte degli organi collegiali dei distretti e delle istituzioni scolastiche. Essi acquisiscono, infine, il parere dei consigli scolastici provinciali, purché siano regolarmente e tempestivamente costituti, con particolare riguardo alla definizione dell'ordine di priorità degli interventi da adottare.

11.3 Il parere del Consiglio scolastico provinciale è obbligatorio e, limitatamente all'ordine di priorità dei provvedimenti, vincolante, fermo restando il numero dei provvedimenti da adottare in conformità ai criteri e parametri di riferimento contenuti nel presente decreto. Il parere del suddetto Consiglio deve di regola essere reso entro 20 giorni dalla richiesta, ovvero, in tempi tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1.

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